Percezione della vittima e tutela anticipata nel safeguarding sportivo.

Il problema

L’art. 3 del Regolamento Safeguarding FIR1 tipizza nove fattispecie di abuso, violenza e discriminazione. Lette in sequenza, esse danno l’impressione di un elenco eterogeneo, accostato più per esigenze di completezza che per disegno sistematico. In realtà si può ipotizzare una sistemazione secondo la quale le nove fattispecie sono disposte lungo un asse coerente, definito dal grado in cui la tutela è anticipata rispetto al momento in cui l’offesa produce un effetto riconoscibile nel destinatario — e questa (ipotetica) disposizione manifesta conseguenze dirette sulla rilevanza che l’accertamento disciplinare deve attribuire alla percezione soggettiva della vittima.

Nella sostanza questa ipotesi non rimane dunque un esercizio meramente classificatorio ma comporta precise indicazioni di natura applicativa sia per i Safeguarding Officer sia per gli organi di giustizia sportiva.

La tassonomia

Su un estremo dell’asse si collocano le fattispecie a pericolo astratto puro: il grooming e il nonnismo, nessuno dei due tipizzato come fattispecie autonoma, entrambi intercettati attraverso precise indicazioni di obblighi di comportamento collegati al ruolo ricoperto nel gruppo. Il grooming (l’adescamento) è coperto normativamente dal divieto, imposto a dirigenti e tecnici, di creare situazioni di intimità o intrattenere comunicazioni private con il tesserato minore2; il nonnismo invece viene tipizzato mediante il distinto obbligo, rivolto agli atleti stessi, di prevenire situazioni che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione negli altri atleti3. Due fondamenti normativi diversi: il primo intercetta una dinamica verticale (adulto/minore), il secondo una dinamica orizzontale o di status (veterano/nuovo arrivato, gruppo/singolo) — una distinzione giustificata dalla constatazione che se è vero che grooming e nonnismo condividono la tecnica di anticipazione, è vero anche che le due fattispecie si basano su diversi meccanismi di vulnerabilità: il primo si fonda sulla costruzione segreta di una relazione individuale4, il secondo sulla normalizzazione collettiva di un rituale, spesso pubblico e non occultato5. In entrambi i casi, comunque, la fattispecie si consuma ancor prima che si sia manifestata una condotta dannosa in concreto o che vi sia una percezione negativa da parte della vittima.

Un gradino più vicino all’evento si trova l’abuso psicologico (art. 3, co. 2, lett. a): «qualunque atto indesiderato… che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima». La formulazione modale — «possa incidere» — tipizza un giudizio prognostico di idoneità lesiva, non un evento consumato. La Corte Federale d’Appello FIGC lo ha affermato in modo esplicito, cassando una pronuncia di primo grado che pretendeva la prova di un pregiudizio psicologico effettivo, e qualificando l’abuso psicologico come norma di chiusura del sistema6: quando una condotta non integra gli elementi più specifici del bullismo — segnatamente il dolo specifico che quest’ultimo richiede — viene comunque sussunta nell’abuso psicologico, a dolo generico.

Simmetrico, per struttura, l’abuso fisico (lett. b): l’unica fattispecie in cui il testo equipara esplicitamente pericolo concreto e astratto («in senso reale o potenziale»). Mera condotta, priva di evento, anche l’abuso di matrice religiosa (lett. g), motivato però da una ratio diversa, la necessità di tutela di un diritto costituzionalmente qualificato, non dalla necessità di compensazione di una vulnerabilità percettiva (il legislatore in questo caso parla di “impedimento”, termine che va interpretato come “atto diretto ad impedire” perchè possa mantenere la sua funzione preventiva).

Le fattispecie omissive — negligenza (lett. e) e incuria (lett. f) — occupano una posizione intermedia, strutturata sulla posizione di garanzia del soggetto tenuto a intervenire, con soglie di pericolo diverse rispetto alle esigenze della vittima.

All’estremo opposto, le fattispecie a evento: il bullismo (lett. h), che richiede un evento (il creare a danno della vittima una «condizione di disagio») oppure — unico caso nell’intero elenco — un dolo specifico dichiarato («con lo scopo di esercitare un potere o un dominio»); la molestia sessuale (lett. c), che richiede che l’atto «comporti una grave noia, fastidio o disturbo»; l’abuso sessuale (lett. d), ancorato invece al vizio del consenso.

I comportamenti discriminatori (lett. i) meritano una trattazione a parte.

La clausola di sussidiarietà nella discriminazione

Il comma 2 dell’art. 3 tipizza alla lettera i) la condotta «finalizzata a conseguire» un effetto discriminatorio — dolo specifico, senza necessità di un evento consumato. Il comma 3, invece, non introduce un secondo regime della stessa fattispecie ma dispone che la condotta a effetto discriminatorio «è considerata quale “molestia” e/o “abuso”», rinviando cioè alle fattispecie di cui alle lett. c) e a)/b)/d), che operano a dolo generico. È lo stesso meccanismo di sussidiarietà già verificato per bullismo/abuso psicologico: quando il fine discriminatorio non è provato, la condotta a effetto discriminatorio non resta priva di tutela, ma viene ricondotta al regime — meno esigente sul piano probatorio — di molestia o abuso.

Per una ricerca futura

La ricostruzione proposta muove dall’ipotesi che il grado di anticipazione della tutela in ciascuna fattispecie non sia un dato arbitrario del legislatore sportivo, ma la traduzione normativa di quanto la vittima sia strutturalmente esposta a non riconoscere l’offesa che sta subendo. La relativa scarsità di precedenti giurisprudenziali rimanda la verifica della tenuta di questa ipotesi all’acquisizione di un maggior numero di pronunce da parte degli organi di giustizia sportiva. L’analisi delle future decisioni, e soprattutto delle loro motivazioni in punto di istruttoria, consentirà di verificare da un lato se la tassonomia proposta abbia una logica sistematica riconosciuta dal sistema giudiziario e dall’altro se le sue implicazioni in ambito probatorio possano trovare riscontro nell’approccio dei giudici alla soluzione delle controversie ad essi presentate.



  1. Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazione sui tesserati (Safeguarding Policy) della Federazione Italiana Rugby, adottato con delibera n. 1/2023-2024 del Presidente Federale, 31 agosto 2023. ↩︎

  2. Regolamento Safeguarding FIR, art. 6, lett. f) e i). ↩︎

  3. Regolamento Safeguarding FIR, art. 7, co. 1, lett. d). ↩︎

  4. S. Craven, S. Brown, E. Gilchrist, Sexual Grooming of Children: Review of Literature and Theoretical Considerations, in «Journal of Sexual Aggression», 12(3), 2006, pp. 287-299. ↩︎

  5. J.J. Waldron, C.L. Kowalski, Crossing the Line: Rites of Passage, Team Aspects, and Ambiguity of Hazing, in «Research Quarterly for Exercise and Sport», 80(2), 2009, pp. 291-302. ↩︎

  6. Corte Federale d’Appello FIGC, Sezione I, Decisione n. 0001 del 2 luglio 2026, in Raccolta della Giurisprudenza Sportiva Italiana in Materia di Safeguarding, a cura di S. Bastianon e M. Colucci, aggiornata all'8 luglio 2026. ↩︎