Un breve commento a Tribunale Federale FIR 2025-2026 n.2
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La decisione nº2 s.s. 2025-2026 del Tribunale Federale FIR
La pronuncia del Tribunale Federale trae origine dalla condotta tenuta da un tesserato accusato di aver, in occasione di una gara di serie A, violato le disposizioni di cui all’art.28 co.1 lett.i.
Ciò che interessa di questa pronuncia non è tuttavia il merito della decisione. Fatto, per quanto deplorevole, non meritevole di particolare approfondimento, trovando compiuta soluzione nella applicazione sanzionatoria. Più stimolante appare invece indagare su un passaggio minore della motivazione. Quasi un obiter dictum. Il Tribunale Federale respinge le richieste preliminari della difesa confermando che il termine per la conclusione del procedimento disciplinare non decorre dalla data di iscrizione nel Sistema di Giustizia Sportiva bensì dal formale deferimento dell’interessato. Tanto in parziale contrasto con il dato letterale della norma 1. Il Tribunale fonda la decisione ricorrendo a criteri ermeneutici di natura sistematica e non testuale della disposizione.
Pur riconoscendo un primato necessario al criterio ermeneutico testuale letterale (affermato mediante il riferimento alla giurisprudenza della Cassazione Civile 2), nella propria decisione i giudici federali assumono una posizione originale rispetto alla giurisprudenza ordinaria di legittimità. I giudici sportivi ricorrono infatti ad una ricostruzione dei criteri ermeneutici fondata su una sostanziale integrazione tra criterio testuale e criterio sistematico. I due metodi non sarebbero alternativi e opposti, ma piuttosto complementari. Essi rappresenterebbero “[…] gradi diversi di intensità nell’applicazione dei criteri ermeneutici”.
Per questa via i giudici sportivi mostrano di preferire un approccio esegetico orientato alla valorizzazione del sistema normativo nel suo complesso. Esegesi che non appare certamente in contrasto rispetto agli insegnamenti della Cassazione Civile (che appare invece ben consapevole della rilevanza del contesto rispetto al significato semantico della norma giuridica3).
Piuttosto la scelta del Tribunale Federale FIR consente di osservare in opera le differenze strutturali e teleologiche del diritto sportivo rispetto al sistema ordinario. 4
La specificità dell’ordinamento sportivo. Accenni.
Senza dover richiamare in questa sede l’ampia e copiosa produzione dottrinaria sul tema dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, basti considerare come ormai il fenomeno sportivo in senso ampio abbia trovato riconoscimento e copertura costituzinale. La carta fondamentale dello Stato Italiano all’art. 33 infatti afferma al comma 7 “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”. E ancor prima dell’inclusione nella carta costituzionale il legislatore italiano aveva affermato che “La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale[..]”5.
L’ampiezza della formula impiegata dal legislatore costituzionale non lascia alcun dubbio sul fatto che non rilevi distinguere tra attività sportiva dilettantistica, professionistica, amatoriale o agonistica. Lo sport in qualsiasi sua manifestazione è ormai investito di un valore costituzionalmente rilevante, tale per cui non deve sorprendere che il legislatore riconosca all’ordinamento sportivo un’ampia autonomia.
All’interno di tale ordinamento esistono, e vanno tutelati, valori e funzioni che non si ritrovano nell’ordinamento generale. Promozione dell’attività fisica, formazione educativa e sociale, promozione della solidarietà e dell’etica sportiva, mantenimento dell’integrità competitiva. Tutti valori che nell’ambito dell’ordinamento generale sono destinati ad una sfera prossima all’insignificanza e che invece all’interno dell’ordinamento sportivo informano il comportamento atteso e preteso da chi a tale ordinamento sia soggetto.
Per tutelare e promuovere tali valori, l’ordinamento sportivo deve ricorrere a strumenti suoi propri, che si adattino alla fenomenologia dell’attività sportiva. Ecco dunque che anche l’interpretazione delle norme giuridiche che danno forma all’ordinamento sportivo deve essere calibrata in modo da consentirne un’applicazione orientata alla tutela di principi più astratti e generali. L’interpretazione delle norme sportive non può limitarsi all’applicazione letterale. Richiede invece una delicata indagine telelogica che consenta di valorizzare lo scopo sociale e tecnico proprio del fenomeno sportivo.
L’ermeneutica del diritto sportivo si caratterizza quindi per una vis espansiva ed una forza creativa di intensità non tipica del sistema giuridico generale.
Appunti critici.
Il rischio dell’approccio scelto dal Tribunale Federale Sportivo della FIR è evidentemente quello di consentire agli interpreti della norma nella fase applicativa un ampio margine di discrezionalità. Di tale timore si trova traccia anche nel testo della decisionse laddove i giudici federali auspicano un intervento del legislatore per assicurare una maggiore chiarezza delle norme (in questo caso intese come fonte materiale). Così a presidio della certezza del diritto nell’azione disciplinare, ambito nel quale l’interprete dovrebbe bilanciare la propria attività esegetica verso criteri più rigorosi e rispettosi del testo letterale (significato semantico del testo).
Al giudice sportivo, di qualsiasi livello, va dunque raccomandato e richiesto di essere sempre consapevole che la maggiore flessibilità concessagli nell’applicazione della norma si regge sulla sua capacità di operare con coerenza, trasparenza e proporzionalità. Limiti entro i quali si può realizzare l’autonomia del fenomeno sportivo e oltre i quali invece si finirebbe del dominio dell’arbitrio.
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L’art 76 comma 1 Regolamento di Giustizia Fir dispone che “Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dall’esercizio dell’azione disciplinare, esercizio che decorre dalla data di iscrizione nel Sistema di Giustizia Sportiva”. ↩︎
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Cass. Civ. Ordinanza 29250 del 2021 “è cosa ovvia che la ricerca dell’interpretazione, nel quadro della verifica dell’intenzione dei contraenti, alla luce degli elementi testuali ed extratestuali considerati, non può tradursi nella totale pretermissione del dato letterale, la quale pretermissione, tenendo in non cale il precetto dettato dalla norma, che proprio dal dato letterale impone di partire, consenta al giudice di attribuire alla previsione contrattuale un significato esorbitante rispetto all’orizzonte delimitato, sia pur nella sua massima latitudine, dal significante: nel qual caso il giudice, lungi dall’interpretare, finisce per creare, attraverso il distorto impiego delle regole di ermeneutica, un precetto contrattuale fondato non sulla lettera, quantunque intesa nella sua massima potenzialità di significato, ma esclusivamente su una ipotizzata intenzione dei contraenti da egli ricostruita secondo la propria soggettiva opinione” ↩︎
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Cass. Civile ordinanza 29250 del 2021 “Lo scrutinio della lettera non è mai esaustivo e, cioè, che il dato letterale, pur di fondamentale rilievo, non può essere, da solo, decisivo, atteso che il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito esclusivamente al termine del processo interpretativo che deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un’espressione prima facie chiara può non apparire più tale se collegata alle altre contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti “. Ed ancora “La lettera, da sola, dunque, non basta: non basta il testo, ma occorre considerare il contesto” . ↩︎
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Tribunale Federale decisione nº 2 s.s. 2025-202 “L’interpretazione sistematica e quella rigorosa rappresentano pertanto due modalità complementari di approccio al testo normativo, la cui applicazione deve essere calibrata in relazione alla natura della norma, al contesto ordinamentale e alle esigenze di certezza del diritto che caratterizzano il settore giuridico di riferimento”. ↩︎
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L. nº 280/2003 articolo 1 ↩︎